Si potranno realizzare con Edilizia libera
- rampe per la rimozione di barriere architettoniche (lavoro per cui oggi è richiesta l’autorizzazione come per l’installazione di ascensori);
- opere per esigenze temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni;
- opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità;
- installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici;
- aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Si potranno realizzare con SCIA
- manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici;
- restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici;
- ristrutturazione edilizia che non comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati.
SCIA alternativa al permesso di costruire
Al posto della Superdia, cioè Dia alternativa al permesso di costruire, verrà utilizzata la SCIA alternativa al permesso di costruire in caso di:
- interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come: variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati;
- interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che hanno al loro interno precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
- interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Si potrà realizzare con la CILA in caso di
- modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti a esercizio di impresa;
- interventi non ricompresi in quelli che necessitano della Scia e permesso di costruire.
Segnalazione certificata di agibilità
Il decreto torna anche sul tema dell’agibilità. In linea con il disegno di legge sulla competitività, il certificato sarà sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità. Attesterà sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati e la conformità dell’opera al progetto. E dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla fine dei lavori.