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Il DVR – Documento di Valutazione Rischi – è obbligatorio in tutte le attività commerciali ed artigianali (Alberghi, Bar, ristoranti, Pizzerie, Estetista, Parrucchieri, Negozi al dettaglio…ecc.) con almeno un dipendente.

DVR

DVR

Il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

DVR incompleto o assente: sanzioni

Il Documento di Valutazione Rischi – finalizzato a tutelare la salute e della sicurezza dei lavoratori secondo la normativa nazionale – deve essere predisposto entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna unità produttiva e in ogni situazione in cui operi almeno un lavoratore, distinto dallo stesso datore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal compenso. L’articolo 55 del D.Lgs. 81 del 2008 prevede una serie di sanzioni in caso di violazioni relative alla elaborazione del DVR.

Aggiornamento DVR: quando è previsto

Scatta l’obbligo di redigere nuovamente e aggiornare il DVR nei seguenti casi (il  datore di lavoro ha trenta giorni di tempo):

  1. Richiesta di accesso a benefici nel caso di particolari assunzioni.
  2. Modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
  3. Evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.
  4. Infortuni significativi.

Sospensione attività imprenditoriale

Gli ispettori possono prevedere la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni reiterate:

  • Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti.
  • Gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate con DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato Regione.
  • Mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi.
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza.
  • Mancata formazione e addestramento del personale dipendente e dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione.
  • Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto.
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Sicurezza sul lavoro: ulteriori sanzioni

Le altre sanzioni connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro riguardano:

  • Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • Mancata consegna del DVR al RLS;
  • Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro;
  • Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • Omessa informazione dei lavoratori;
  • Omessa fornitura di idonei Dispositivi di Protezione Individuale;
  • Omessa nomina del medico competente;
  • Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
  • Violazione degli obblighi di informazione agli appaltatori circa i rischi connessi al proprio ambiente di lavoro, organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici di competenza in materia di primo soccorso, salvataggio, emergenza e lotta antincendio, designazione dei lavoratori addetti alle emergenze e al primo soccorso, informazione circa pericoli gravi e immediati e circa le misure adottate per fronteggiarli, adozione di provvedimenti atti alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, astensione dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di persistere di pericolo grave e immediato, disposizione di provvedimenti preventivi per la gestione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza.