Il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).
DVR incompleto o assente: sanzioni
Il Documento di Valutazione Rischi – finalizzato a tutelare la salute e della sicurezza dei lavoratori secondo la normativa nazionale – deve essere predisposto entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna unità produttiva e in ogni situazione in cui operi almeno un lavoratore, distinto dallo stesso datore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal compenso. L’articolo 55 del D.Lgs. 81 del 2008 prevede una serie di sanzioni in caso di violazioni relative alla elaborazione del DVR.
Aggiornamento DVR: quando è previsto
Scatta l’obbligo di redigere nuovamente e aggiornare il DVR nei seguenti casi (il datore di lavoro ha trenta giorni di tempo):
- Richiesta di accesso a benefici nel caso di particolari assunzioni.
- Modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
- Evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.
- Infortuni significativi.
Sospensione attività imprenditoriale
Gli ispettori possono prevedere la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni reiterate:
- Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti.
- Gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate con DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato Regione.
- Mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi.
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza.
- Mancata formazione e addestramento del personale dipendente e dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione.
- Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
Sicurezza sul lavoro: ulteriori sanzioni
Le altre sanzioni connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro riguardano:
- Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Mancata consegna del DVR al RLS;
- Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro;
- Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Omessa informazione dei lavoratori;
- Omessa fornitura di idonei Dispositivi di Protezione Individuale;
- Omessa nomina del medico competente;
- Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- Violazione degli obblighi di informazione agli appaltatori circa i rischi connessi al proprio ambiente di lavoro, organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici di competenza in materia di primo soccorso, salvataggio, emergenza e lotta antincendio, designazione dei lavoratori addetti alle emergenze e al primo soccorso, informazione circa pericoli gravi e immediati e circa le misure adottate per fronteggiarli, adozione di provvedimenti atti alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, astensione dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di persistere di pericolo grave e immediato, disposizione di provvedimenti preventivi per la gestione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza.